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il nuovo decreto sulla Pa

Green pass al lavoro, ecco il dpcm su controlli e sanzioni

Francesco Stati

La verifica tramite app sarà fatta dal datore di lavoro. Divieto di lavoro agile per i no pass. Esclusi dall'obbligo gli utenti. Il Qr code non potrà essere conservato

Il presidente del Consiglio Mario Draghi, su proposta del ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta e del ministro della salute Roberto Speranza, ha adottato con dpcm le linee guida che da venerdì dovranno fare rispettare l'obbligo di green pass per i propri dipendenti. Entra così in vigore l'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale delle pubbliche amministrazioni, a partire dal prossimo 15 ottobre.

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Chi è soggetto all’obbligo

Oltre ai lavoratori dipendenti della singola amministrazione, sono soggetti all’obbligo i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, di ristorazione, di manutenzione, di rifornimento dei distributori automatici, i consulenti e collaboratori e i prestatori o frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano all’interno degli uffici posta d’ufficio o privata. L'obbligo si estende anche ai visitatori, ai partecipanti a riunioni, eventi o congressi, le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali. Resta fermo per il personale dipendente, anche se munito di green pass, il rispetto di tutte le istruzioni fornite dal datore di lavoro per la riduzione del rischio di contagio, come il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia.

  

Esenti e sanzioni

Sono esclusi soltanto gli utenti e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale per ragioni sanitarie, con apposita certificazione medica. 

I soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde potranno utilizzare i documenti rilasciati dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

I soggetti sprovvisti di certificazione verde dovranno essere allontanati dal posto di lavoro. Ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata. Per le giornate di assenza ingiustificata, dovute alla mancata presentazione del green pass, "al lavoratore non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, incluse tutte le componenti della retribuzione, anche di natura previdenziale, previste per la giornata lavorativa non prestata". Lo si legge nelle linee guida sull'obbligo per la pubblica amministrazione. "I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio".

In nessun caso l’assenza della certificazione verde comporta il licenziamento.

Non sarà consentito l'accesso al lavoro agile per eludere il problema, né la permanenza nella struttura del lavoratore senza green pass, anche a fini diversi dallo svolgimento delle sue mansioni. 

    

Come viene effettuato il controllo

Il soggetto preposto al controllo è il datore di lavoro, che può delegare questa funzione con atto scritto a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale.

   
Le linee guida lasciano libero il datore di lavoro di stabilire le modalità attuative. Il controllo potrà avvenire all’accesso, evitando ritardi e code durante le procedure di ingresso, o successivamente, a tappeto o su un campione quotidianamente non inferiore al 20 per cento del personale in servizio, assicurando la rotazione e quindi il controllo di tutto il personale.

    

Controlli e software

Per il controllo, sarà possibile utilizzare il software messo a punto dai ministeri della Salute, dell’Innovazione, dell’Economia, con l'assistenza tecnica di Sogei, che tramite la scansione della tessera sanitaria dà la possibilità di leggere i dati messi a disposizione dal ministero della Salute, permettendo in questo modo un controllo quotidiano della certificazione verde. Potrà essere usata anche l'app “VerificaC19”, ma sarà vietato conservare il Qr code del green pass al termine della verifica, così come il suo utilizzo per altri fini. Per chi è sprovvisto di green pass per ragioni tecniche, ma è vaccinato (o ha tampone negativo), sarà possibile continuare a utilizzare i documenti rilasciati da farmacie, strutture sanitarie, medici di famiglia, laboratori di analisi.


Le verifiche potranno avvenire attraverso:

-    l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
-    per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
-    per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC;
- per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi operativi di gestione del personale e la Piattaforma nazionale-DGC.

  

Maggiore flessibilità negli orari di ingresso e di uscita

Ogni amministrazione, anche al fine di non concentrare un numero eccessivo di personale sulle mansioni di verifica della certificazione verde, dovrà provvedere ad ampliare le fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro del personale alle proprie dipendenze. Sarà quindi consentito il raggiungimento delle sedi di lavoro stesse e l’inizio dell’attività lavorativa in un più ampio arco temporale.

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